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Lo scopo principale è quello di fornire indicazioni al personale di Vernay Italia Srl Unipersonale, ai suoi collaboratori e alle parti interessate esterne per segnalare:
Tutela dell’interesse pubblico o dell’integrità di Vernay Italia s.r.l Unipersonale (la segnalazione non costituisce uno strumento per tutelare interessi personali) ed in merito all’UNI.PdR n. 125/2022 tutelare i lavoratori/ci in caso di abusi o molestie sul luogo di lavoro.
Sono legittimate le persone che operano nel contesto lavorativo di Vernay Italia s.r.l.:
L’oggetto della segnalazione deve riguardare le violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023 e della UNI.PdR 125/2022.
La normativa definisce violazioni tutti quei comportamenti, atti od omissioni che siano idonei a ledere l’interesse pubblico o l’integrità della società, di cui i whistleblowers siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo e che consistono in:
Per espressa previsione legislativa, le disposizioni in materia di whistleblowing non si applicano (art. 1, D.Lgs. n. 24/2023):
In merito all’UNI PdR 125 posso essere segnalate discriminazioni, abusi e molestie di genere:
È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.
È necessario che risultino chiare:
È utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
In conformità a quanto previsto dalla normativa, il segnalatore potrà far pervenire la propria segnalazione: tramite il portale https:/vernay.openblow.it oppure con le seguenti modalità:
Il canale interno è prioritario rispetto a quello esterno
La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
Per le procedure di dettaglio relative alla gestione delle segnalazioni esterne si rinvia alle apposite Linee Guida ANAC pubblicate su https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing
Sono segnalazioni anonime quelle da cui non è possibile ricavare l’identità del segnalante. Le stesse sono equiparate a segnalazioni ordinarie, se circostanziate, e il segnalante non potrà beneficiare delle misure di protezione previste dal D.Lgs.n. 24/2023.
Nel caso pervengano segnalazioni anonime, qualora esse contengano elementi che le rendano circostanziate o relative a fatti di particolare gravità, è possibile richiedere tramite lo stesso canale ulteriore elementi per consentire un maggiore approfondimento dando un termine di 15 giorni. Se il segnalante rivela successivamente la propria identità, vi è obbligo di applicare le misure di protezione predisposte dal D.l.gs n. 24/2023.
In rispetto dell’art 4 D.lgs. n.24/2023 e della UNI PdR 125/2022, le segnalazioni verranno ricevute e gestite da un comitato autonomo interno al Gruppo Multinazionale di cui fa parte la società, composto dalle seguenti figure:
Secondo l’art 17 del D.Lgs 24/2023 sono previste regole volte a impedire o rendere nulli gli effetti di atti o provvedimenti volti a punire il segnalante per aver rivelato informazioni (licenziamento, la sospensione, mancata promozione, il mutamento di funzioni, l’adozione di misure disciplinari, la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi). Inoltre, è prevista anche la tutela da ritorsioni si applichi anche ad altri soggetti che – pur non avendo trasmesso direttamente la segnalazione – sono comunque ritenuti meritevoli di protezione. Rientrano in tale categoria le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e la cui attività deve rimanere riservata, i soggetti terzi connessi con il segnalante quali ad esempio colleghi e familiari, ed ai soggetti giuridici connessi al segnalante. La tutela viene meno in caso di accertata responsabilità del segnalante per i reati di calunnia e/o diffamazione.
La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato. A seguito di concreti riscontri acquisiti e di attività d’istruttoria si contatterà il segnalato al quale verrà garantito il diritto di fornire ogni eventuale necessario chiarimento.
Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, incluse quelle relative alla identità del segnalante o di altri individui, verranno trattate nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della Policy GDPR adottata dalla Società.
Le segnalazioni sono gestite dalla società Vernay Italia s.r.l. nel rispetto delle prescrizioni normative in materia di whistleblowing (Legge n. 179/2017, Direttiva UE n. 1937/2019, D.Lgs. n. 24/2023) e di delibera n. 311 del 12 luglio 2023 da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Sono fonte di responsabilità̀, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni che si rivelino infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, nonché́ ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente Procedura. Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste atutela del segnalante compresi tutti gli atti discriminatori adottati dalla Società̀ nei confronti del segnalante medesimo.
Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all’entità̀ e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero di consulenza, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili nonché́ delle normative di CCNL del settore di riferimento.
Per le sanzioni si richiama Il Sistema disciplinare del Modello di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001.
Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, come nulli sono il cambiamento di mansioni e ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata in conseguenza della segnalazione. È a carico della Vernay in caso di controversie sull’irrogazione di sanzioni o su demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, misure organizzative con effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla segnalazione, dimostrare la legittimità̀ dei provvedimenti adottati. Qualora il segnalante sia un dipendente della Società̀ che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver presentato una segnalazione può comunicare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione alle organizzazioni sindacali di riferimento, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, o direttamente all’Autorità̀ Nazionale Anticorruzione – ANAC tramite l’apposita procedura di Whistleblowing presente sul suo sito istituzionale.
La presente procedura è adottata dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sulla Intranet Aziendale
Originale di Vanna Villata, novembre 2023
Revisione 1 di Patrizia Prasso, gennaio 2024
Revisione 2 di Stefania Pallavidino, ottobre 2024 – EC2024288
Revisione 3 di Mario Irace dicembre 2024 – EC2024398